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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8365 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Napoli, 04 Dicembre 2012. Est. De Matteis.

Domanda di concordato preventivo - Omessa indicazione dei beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili ex art. 161, comma 2, lett. d), l.fall. - Impossibilità per i creditori di esprimere un voto pienamente informato sulla proposta.


L’omessa indicazione nella domanda dei beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili - in dispregio della prescrizione contenuta nell'art. 161, comma 2, lett. d), l.fall. - non consente ai creditori di esprimere un voto pienamente informato sulla proposta concordataria tenendo per di più in considerazione, nell'ipotesi alternativa di fallimento, il maggior attivo acquisibile alla procedura costituito dall'intero patrimonio dei soci illimitatamente responsabili a cui si estende ex art. 147 l.fall. la declaratoria di fallimento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)