ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8358 - pubb. 21/01/2013.

Intervento del terzo nel processo pendente, limiti e preclusioni


Tribunale di Torino, 02 Novembre 2012. Est. Di Capua.

Intervento del terzo - Effetto delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti - Accettazione del processo nello stato in cui si trova - Soggezione dell'interveniente alle limitazioni della parte che per prima è incorsa nelle preclusioni - Limiti all'attività dell'interveniente adesivo.


La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 268 c.p.c., secondo la quale "il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio", comporta che il terzo che intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti, con la precisazione che la norma fa riferimento agli atti preclusi ad almeno una delle parti, così che l'attività dell’interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che per prima incorre nelle preclusioni. Gli interventi "principale" e "litisconsortile", con i quali il terzo propone sempre una domanda nuova, devono, quindi, ritenersi ammissibili solo nel termine stabilito per la costituzione del convenuto, mentre l'intervento "adesivo" deve ritenersi ammissibile anche oltre il termine di cui all'articolo 166 c.p.c., poiché, in questo caso, il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli articoli 166 e 167 c.p.c., pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio istruttorie) nel frattempo verificatesi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 166 c.p.c.

Massimario, art. 167 c.p.c.


Massimario, art. 268 c.p.c.


Il testo integrale