Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8344 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2011. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Commissario giudiziale - Parte processuale nel giudizio di opposizione - Condizioni - Costituzione rituale - Necessità - Deposito di mero parere motivato - Insufficienza - Fondamento.



In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., della rappresentanza tecnica, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa; pertanto, la costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato, nel quale - come nella specie - lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato