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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8340 - pubb. 16/01/2013.

Leasing, credito del concedente per interessi non ancora scaduti e indennità risarcitorie


Tribunale di Vicenza, 26 Settembre 2012. Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione –Leasing – Scioglimento – Restituzione del bene – Riallocazione – Differenze di realizzo – Disciplina – Ammissione al passivo ultratardiva – Interessi ed altre indennità risarcitorie successive allo scioglimento – Non spettanza – Salva specifica approvazione – Clausole vessatorie (artt. 72, 72quater l.f.; artt. 1341, 1342 c.c.).


Il concedente del leasing ha diritto di recuperare l’intero finanziamento in linea capitale (o valore del bene), per cui, restituito il bene, e soltanto dopo la sua vendita o diversa collocazione a valori di mercato, dovrà riversare al curatore l’eventuale maggior realizzo, o si potrà insinuare al passivo (eventualmente con domanda ultratardiva giustificata) per l’eventuale minor somma ottenuta, ivi compresi gli interessi già scaduti e spese, ma non gli interessi non ancora scaduti e le eventuali indennità risarcitorie, se le relative clausole, in quanto vessatorie, non siano state specificamente approvate per iscritto, e con data certa anteriore al fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 72quater l. fall.


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