Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8329 - pubb. 16/01/2013

Opposizione a decreto ingiuntivo, adesione dell'opposta alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente e revoca del decreto ingiuntivo

Tribunale Lamezia Terme, 11 Dicembre 2012. Est. Giusi Ianni.


Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Eccezione di incompetenza sollevata dalla parte Opponente – Adesione alla eccezione da parte dell’opposto – Effetti – Spese processuali – Liquidazione – Esclusione.



L’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente (convenuta in senso sostanziale), dispensa il giudice da ogni indagine sulla fondatezza della relativa deduzione, trattandosi di competenza derogabile, come tale rimessa alla disponibilità delle parti (tant’è che ove non si fosse trattato di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale adito avrebbe dovuto limitarsi ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo). Va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e proprio il duplice contenuto della decisione (di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio e di revoca del decreto) giustifica la forma della sentenza, non applicandosi alla fattispecie la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. 21 agosto 2012, n. 14594). Difettando una decisione sulla competenza, non ha luogo alcuna pronuncia sulle spese, dovendo provvedervi il giudice a cui è rimessa la causa, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dal provvedimento che dichiara la incompetenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 20 c.p.c.

Massimario, art. 279 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


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