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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8309 - pubb. 14/01/2013.

Domanda tardiva del credito di lavoro e sospensione feriale dei termini


Tribunale di Cagliari, 02 Maggio 2012. Est. Tamponi.

Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Domanda tardiva – Termine di decadenza ex art. 101, commi 1 e 4, L. Fall. – Sospensione dei termini nel periodo feriale – Applicabilità.

Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Domanda avente ad oggetto un credito di lavoro – Sospensione dei termini nel periodo feriale – Applicabilità – Fondamento.


La sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nel procedimento endofallimentare di accertamento del passivo davanti al giudice delegato e, pertanto, anche in relazione ai termini di decadenza previsti, per il deposito delle domande tardive, dall’art. 101, commi 1 e 4, L. Fall.. (Andrea Mannoni) (riproduzione riservata)

Alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si sottraggono le domande di ammissione allo stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro, dovendo l’istituto della sospensione trovare applicazione uniforme in relazione a tutte le domande di insinuazione (e quindi anche per quelle relative a crediti di lavoro), sì da rendere possibile, nel corso dell’udienza di discussione, la realizzazione del contradditorio incrociato previsto dall’art. 95 L. Fall.. (Andrea Mannoni) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Mannoni


Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.


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