Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8302 - pubb. 11/01/2013

Esdebitazione in fallimenti già chiusi prima della riforma del 2006

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2012, n. 9767. Estensore: De Chiara.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti - Esdebitazione - Fallimento chiuso con decreto anteriore alla data del 16 luglio 2006 di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ammissibilità dell'istanza - Sussistenza - Fondamento.



È ammissibile l'istanza di esdebitazione del debitore, il cui fallimento sia già chiuso alla data del 16 luglio 2006, momento di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nonostante l'art. 19 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 estenda la disciplina dell'esdebitazione alle sole procedure fallimentari pendenti alla data del 16 luglio 2006 citata, in quanto la chiusura del fallimento non si verifica sino a che non sia divenuto definitivo il decreto di chiusura stesso; ne consegue che tale effetto si produce soltanto con l'inutile decorso del termine di quindici giorni previsti per il relativo reclamo, ai sensi dell'art. 119 legge fall.

In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell'art. 142 legge fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.


Il testo integrale
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


 


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