Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8297 - pubb. 09/01/2013

Confisca del capitale sociale e i rapporti con il fallimento della società

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2012, n. 8238. Estensore: Ferro.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità limitata - In genere - Confisca del "capitale sociale" - Art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 - Oggetto - Quote di partecipazione dell'indiziato - Estensione al patrimonio della società - Esclusione - Conseguenze in tema di fallimento.



In tema di fallimento della società di capitali, la confisca del "capitale sociale", disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, deve intendersi riferita alle quote di partecipazione dell'indiziato di mafia, non al patrimonio sociale, cosicché essa non interferisce con la dichiarazione di fallimento della società; neppure rileva, agli effetti della dichiarazione di fallimento della società, che il creditore sociale non dimostri la propria buona fede nell'acquisto del titolo sui beni aziendali, in quanto tale stato soggettivo incide esclusivamente sui conflitti interni alla procedura di confisca, mentre i beni aziendali non sono colpiti in modo diretto da questa, al pari della società in sé considerata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale
Segnalazione Avvocato Paola Cuzzocrea


 


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