Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8295 - pubb. 09/01/2013

Nuova finanza nel concordato e neutralità dell'apporto del terzo

Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2012, n. 9373. Est. Ceccherini.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione - Apporto del terzo - Esenzione dal divieto - Condizioni - Neutralità patrimoniale - Necessità.



Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, secondo comma, legge fall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato.


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