Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8287 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Vicenza, 18 Settembre 2012. Est. Limitone.


Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Data certa - Menzione del contratto nella relazione ex art. 33 l.f. – Opponibilità – Si presume.



Il contratto con la fallita, che il curatore ha citato nella relazione ex art. 33 l.f., si deve presumere anteriore al fallimento, e quindi ad esso opponibile come fatto storico anteriore, in quanto rientrante nella documentazione in possesso della fallita, acquisita dal curatore con la dichiarazione di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)