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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8269 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 30 Novembre 2012. Est. Silvia Giani.

Atto di precetto - Intimazione di una somma superiore a quello dovuto - Nullità del precetto - Esclusione.


Quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è sanzionabile con la nullità.  L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge l’atto per l’intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)