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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8262 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Milano, 07 Novembre 2012. Est. Carla Romana Raineri.

Arbitrato - Violazione del principio del contraddittorio - Privazione della facoltà di difesa e di contraddire sulle reciproche domande - Ammissione di CTU e di prova testimoniale - Esclusione.


La violazione del principio del contraddittorio si configura allorchè le parti vengano private della facoltà di difesa e, dunque,  di utilmente contraddire sulle reciproche domande. Va tuttavia precisato che la garanzia della effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell’ammissione di una prova testimoniale richiesta o della formulazione di uno specifico quesito al CTU, in quanto il giudizio preventivo sulla ammissibilità e sulla rilevanza delle prove, ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale, appartiene alla discrezionalità del Giudice. E così pure appartiene alla discrezionalità del Giudicante il potere di avvalersi dell’ausilio d tecnici e di formulare i quesiti orientando l’indagine sui punti ritenuti rilevanti ai fini della decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)