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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8255 - pubb. 03/01/2013.

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Cassazione civile, sez. VI, 14 Settembre 2012. Est. Manna.

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Spese di ricostruzione (ripartizione) - Perimento dell'edificio - Parziale o totale - Perimento integrale o parziale dell'edificio condominiale - Conseguenze - Ricostruzione delle parti comuni - Diritto spettante a ciascuno condomino - Contenuto - Diritto di superficie - Esclusione - Facoltà inerenti al diritto di proprietà - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Prescrizione per non uso - Operatività - Esclusione.


In ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio, anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condòmino ha il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l'esistenza e il godimento del bene di dominio individuale, nell'esercizio non di un diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di prescrizione per non uso.

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