Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8217 - pubb. 12/12/2012

Allegazione del fatto impeditivo, modificativo, estintivo con le memorie istruttorie

Tribunale Urbino, 17 Agosto 2011. Est. De Leone.


Allegazione del fatto impeditivo, modificativo, estintivo dell’altrui pretesa - Ammissibilità con le memorie istruttorie - Sussiste.



La domanda da porsi è la seguente: se un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, possa essere introdotto nel giudizio dopo la definizione del thema decidendum e quindi del thema probandum, ed in particolare (secondo il rito applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa) se possa essere introdotto con le memorie istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c. nel caso in cui tale fatto possa essere posto a fondamento del rilievo d'ufficio dell'eccezione. Ritiene questo giudicante che la risposta, in assenza di puntuali disposizioni di legge ed un'interpretazione sistematica univoca (anche in dottrina sono state sostenute autorevolmente entrambe le tesi), debba essere ricercata alla luce dei principi costituzionali desumibili dagli artt. 24 e 111. Ne consegue che l'interprete nel dubbio tra due opzioni interpretative, delle quali una comporti una compressione del diritto di difesa in tutte le sue possibili articolazioni e l'altra no e ancora una conduca all'adozione di una decisione fondata su di una selezione più ristretta dei fatti emersi dall'istruttoria e l'altra basata su tutti o quasi i fatti emersi dall'istruttoria, debba propendere per quella che sia maggiormente idonea ad attuare la garanzia del diritto di difesa ed il giusto processo. Il tutto tenendo presente che anche il principio del contraddittorio è tutelato dall'art. 111 Cost. e, quindi, dovendosi sempre consentire e garantire il contraddittorio tra le parti anche in relazione ad un fatto allegato o introdotto in un momento successivo alla fase della trattazione in senso stretto. Tali conclusioni applicate al caso di specie conducono a ritenere la non tardività dell'introduzione del fatto della mancata interversione del possesso, nonché a prendere atto del fatto che è stato comunque garantito il diritto di difesa di parte attrice le cui considerazioni in relazione al rigetto nel merito dell'altrui eccezione sono pienamente condivise da questo giudicante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 184 c.p.c.


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