Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8208 - pubb. 12/12/2012

Accesso ad edificio di culto, rimozione delle opere materiali che lo impediscono e legittimazione attiva dei Fedeli

Cassazione civile, sez. II, 28 Novembre 2012, n. 21129. Est. Giusti.


Azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali che impediscono l'accesso ad un edificio destinato ad esercizio pubblico del Culto – Legittimazione attiva in capo ai Fedeli, rappresentati dal parroco, ossia l'ecclesiastico preposto all'officiatura dell'edificio – Sussiste.

Servitù – Chiusura del Fondo servente – Lesione del diritto del proprietario del fondo dominante – Non sussiste – Condizioni.



L'azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali (nella specie recinzione con una cancellata metallica apposta su una strada sulla quale la proprietà della chiesa ha il diritto di passaggio) che impediscono o rendono disagevole l'accesso ad un edificio destinato all'esercizio pubblico del culto, attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, il quale si esprime anche nel diritto all'uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente (art. 19 Cost.). Si tratta di un'azione che, mirando all'eliminazione degli ostacoli materiali che si frappongono all'esercizio effettivo della libertà di culto, spetta anche a chi abbia la rappresentanza della comunità dei fedeli secondo l'ordinamento proprio di quella confessione. Là dove, come nella specie, venga in considerazione una comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, la rappresentanza dell'aggregazione comunitaria religiosa compete al parroco, ossia all'ecclesiastico preposto all'officiatura dell'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico (come la Corte ha già altra volta riconosciuto: Sez. Un., 5 dicembre 1973, n. 3316; Sez. I, 21 dicembre 1984, n. 6652 e come è confermato dal nuovo codice di diritto canonico v., in particolare, il can. 515, che definisce la parrocchia come "una determinata comunità di fedeli", e il can. 532, che attribuisce al parroco la rappresentanza legale della parrocchia). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell'ambiente delle servitù, nel quale l'esperienza giurisprudenziale, sulla scia del codice, traccia le coordinate per la risoluzione dei conflitti prediali nascenti dalla chiusura del fondo, il proprietario del fondo dominante non può dolersi di un minimo disagio che gli derivi da quella chiusura, sicché non si verifica un aggravamento della servitù quando il proprietario chiuda il fondo servente dotandolo di un cancello, sempre che, trattandosi di un cancello automatico, provveda all'installazione di un citofono o di un altro meccanismo di apertura a distanza (Cass., Sez. II, 11 novembre 2002, n. 15796; Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17875), in alternativa alla consegna delle chiavi (Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14179). Ma anche in quell'ambiente e in quella logica, è necessario che, chiuso il fondo, i congegni automatici di apertura a distanza, installati dal proprietario del fondo servente, siano direttamente utilizzabili dal proprietario del fondo dominante (Cass., Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10609); occorre, inoltre, tener conto - valutando anche le esigenze abitative che si realizzano nel fondo - dell'accesso dei visitatori (Cass., Sez. II, 1° giugno 1990, n. 5163), giacché il libero e comodo accesso va valutato con riguardo ad una "normalità" di relazioni sociali e di rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari (Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17875). Il potenziale conflitto tra il proprietario del fondo servente, al quale è assicurata la facoltà, in qualunque tempo (art. 841 cod. civ.), di modificare la trama del tessuto delle relazioni tra la propria attività e quella degli altri, chiudendo il fondo, e il titolare della servitù di passaggio, è quindi risolto (art. 1064, secondo comma, cod. civ.) garantendo a quest'ultimo il libero e comodo esercizio di tale servitù, in base ad un bilanciamento da effettuare tenendo conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio e dello stato e della configurazione dei luoghi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 81 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale