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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8199 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Novara, 05 Dicembre 2012. Est. Quatraro.

Domande supertardive di crediti - Causa non imputabile del ritardo - Significato - Colpa del creditore - Fattispecie.


In tema di domande tardive di crediti, la locuzione “causa non imputabile” del ritardo di cui all'articolo 101, legge fallimentare deve essere interpretata nel senso di causa non riferibile a colpa del creditore e, dunque, non riconducibile ad incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ovvero ricollegabile ad un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, caso fortuito o ad errore incolpevole di fatto. Devono, quindi, ritenersi irrilevanti, ai fini della prova della non imputabilità del super-ritardo, la complessità dell'organizzazione interna del debitore o l'intervenuto mutamento giurisprudenziale circa la necessità di proposizione della domanda da parte dell'istante. Non versa, invece, in una situazione di super-ritardo imputabile il creditore che, insinuatosi tempestivamente, sia stato ammesso unicamente all'esito del giudizio di opposizione ex articolo 98, legge fallimentare, il creditore che abbia dovuto svolgere tutti i gradi di giudizio per accertare la sua pretesa obbligatoria, il creditore che, per errore o disguido scusabile, sia venuto a conoscenza del proprio credito in tempo non utile per insinuarsi tempestivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)