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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8197 - pubb. 10/12/2012.

Domande tardive e super tardive, prova della non imputabilità del ritardo, distinzione; supertardiva del concessionario per la riscossione dei tributi


Tribunale di Novara, 05 Dicembre 2012. Est. Quatraro.

Fallimento - Domande tardive e supertardive - Distinzione - Prova della non imputabilità del ritardo - Effetti.

Domande supertardive di crediti - Causa non imputabile del ritardo - Significato - Colpa del creditore - Fattispecie.

Domande tardive di crediti - Supertardiva del concessionario per la riscossione dei tributi - Ritardata trasmissione dei ruoli - Motivo di esclusione dell'imputabilità del ritardo - Esclusione.


L'elemento di distinzione tra le domande tardive semplici e le supertardive risiede proprio dell'effetto della prova della non imputabilità del ritardo. Per le prime, infatti, essa ha effetti unicamente sul piano del trattamento in sede di riparto, in quanto consente al creditore tardivo incolpevole e non privilegiato di prelevare, nei limiti del residuo disponibile, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. Nelle seconde, invece, la stessa è vera e propria condizione di ammissibilità della domanda, essendo precluso al creditore supertardivo colpevole ogni diritto al concorso e potendo egli unicamente promuovere giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis che non abbia chiesto ed ottenuto l'esdebitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di domande tardive di crediti, la locuzione “causa non imputabile” del ritardo di cui all'articolo 101, legge fallimentare deve essere interpretata nel senso di causa non riferibile a colpa del creditore e, dunque, non riconducibile ad incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ovvero ricollegabile ad un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, caso fortuito o ad errore incolpevole di fatto. Devono, quindi, ritenersi irrilevanti, ai fini della prova della non imputabilità del super-ritardo, la complessità dell'organizzazione interna del debitore o l'intervenuto mutamento giurisprudenziale circa la necessità di proposizione della domanda da parte dell'istante. Non versa, invece, in una situazione di super-ritardo imputabile il creditore che, insinuatosi tempestivamente, sia stato ammesso unicamente all'esito del giudizio di opposizione ex articolo 98, legge fallimentare, il creditore che abbia dovuto svolgere tutti i gradi di giudizio per accertare la sua pretesa obbligatoria, il creditore che, per errore o disguido scusabile, sia venuto a conoscenza del proprio credito in tempo non utile per insinuarsi tempestivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la domanda supertardiva sia presentata dalla società concessionaria della riscossione, in relazione ai crediti tributari vantati dall'Agenzia delle entrate o da altro ente impositore, la circostanza che l'esattore abbia ricevuto in ritardo dall'amministrazione finanziaria i ruoli portanti crediti tributari oggetto di insinuazione non costituisce, di per sé sola, motivo di esclusione dell'imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo. La causa non imputabile deve, infatti, riguardare fattori causali esterni alla posizione debitoria, che possono attingere alla forza maggiore, al caso fortuito o all'errore inconsapevole del creditore. Conseguentemente l’agente della riscossione non può dedurre, quale causa non imputabile del ritardo, l'iscrizione a ruolo protrattasi nel tempo, pur nella consapevolezza dell'apertura della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.


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