Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8195 - pubb. 10/12/2012

Sottoscrizione della “domanda” di concordato della società, verbale redatto da notaio e iscrizione nel registro delle imprese

Tribunale Modena, 28 Novembre 2012. Pres., est. Zanichelli.


Concordato preventivo delle società - Requisito di cui all'articolo 152, comma 3, l.f. - Decisione o deliberazione risultanti da verbale redatto da notaio - Sottoscrizione della domanda di concordato - Necessità - Distinzione tra domanda, proposta e piano.



Il requisito di cui all'articolo 152, comma 3, legge fallimentare (secondo il quale la decisione o la deliberazione della società di accedere alla procedura di concordato preventivo devono risultare da verbale redatto da notaio, ed essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 c.c.) è necessario non solo per la sottoscrizione della proposta e delle condizioni del concordato ma anche per la sottoscrizione ed il deposito della “domanda” propriamente detta. La terminologia utilizzata dal citato articolo 152 non tiene, infatti, conto della distinzione, successivamente introdotta dal decreto legge numero 83 del 2012, il quale ha più correttamente definito come “domanda” l'istanza rivolta al tribunale tramite il ricorso per l'ammissione e l'omologazione del concordato, quale “proposta” le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori e “piano” l'insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l'adempimento della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 152 l. fall.


Massimario, art. 161 l. fall.



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