ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8113 - pubb. 19/11/2012.

Limiti al controllo del tribunale sulla fattibilità del piano introdotti dalla l. 134/2012, preservazione delle strutture produttive ed aziendali ed accentuazione dell'aspetto contrattualistico del concordato preventivo


Tribunale di Piacenza, 26 Ottobre 2012. Est. Bersani.

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 - Scopo principale del concordato - Preservazione delle strutture produttive ed aziendali.

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 - Indipendenza dell’attestatore - Previsione di sua autonoma responsabilità penale - Accentuazione dell'aspetto contrattualistico.

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 - Legittimazione all'opposizione da parte dei creditori dissenzienti - Attribuzione ai creditori del diritto di verificare non solo la convenienza ma anche la perdurante fattibilità del concordato.

Concordato preventivo - Modifiche introdotte dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 - Potere di controllo d'ufficio del tribunale sulla fattibilità - Istanza di parte - Necessità - Conseguenze.


Le modifiche apportate alla disciplina delle procedure concorsuali dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riferimento alla possibilità di presentare un concordato con riserva di presentazione del piano ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare ed alla previsione del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, portano a ritenere che lo scopo principale del concordato preventivo sia ora costituito dalla preservazione delle strutture produttive ed aziendali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'aspetto contrattualistico del concordato preventivo appare accentuato dalle modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la quale ha ribadito l’indipendenza dell’attestatore anche con la previsione di una sua autonoma responsabilità penale (articolo 236 bis), ed ha modificato l'articolo 179, con la previsione, al secondo comma, di un nuovo voto dei creditori nell'ipotesi in cui, tra l'approvazione e l'omologa del concordato, vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modifica normativa apportata all'articolo 180, legge fallimentare dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la quale ha previsto la possibilità per il creditore dissenziente di proporre opposizione anche nell'ipotesi in cui non siano state formate le classi dei creditori, ha riconosciuto la piena legittimazione all'opposizione da parte dei creditori dissenzienti ed attribuito loro il diritto di verificare non solo la convenienza ma anche la perdurante fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inducono a ritenere che il potere di controllo d’ufficio del tribunale sulla fattibilità del concordato possa aver luogo solo su istanza di parte e che, conseguentemente, in presenza del voto favorevole della maggioranza dei crediti e delle classi ed in mancanza di opposizioni, devono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'omologa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale