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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8068 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Novara, 03 Novembre 2012. Est. Guendalina Pascale.

Dichiarazione di fallimento - Soglie dimensionali - Imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio di esercizio - Individuazione dell'attivo patrimoniale - Riferimento alle voci di cui agli articoli 2424 e 2426 c.c..


Per quanto riguarda gli imprenditori collettivi obbligati a redigere e depositare il bilancio di esercizio, l'attivo di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, è quello delle voci di cui all'articolo 2424, lettere a), b), c) e d), appostate in conformità ai criteri di valutazione previsti dal successivo articolo 2426 c.c. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale in questione, rilevano, quindi, le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (articolo 2424 c.c., sezione attivo, voci di BI, BII e BIII); i beni acquisiti con leasing traslativo (i cui valori sono ricavabili dai conti d'ordine); l'attivo circolante, al netto delle imposte rettificative (rimanenze, crediti, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, escluse le azioni proprie); le disponibilità liquide. Per la valutazione delle voci sopra indicate appare corretto far riferimento a criteri di funzionamento e non a criteri di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)