Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8058 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 16 Ottobre 2012. Est. Vaccari.


Spese di lite - Liquidazione giudiziale degli onorari del difensore - Applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al tempo in cui è stata condotta a termine la prestazione professionale - Distinzione dell'attività professionale tra il primo e il secondo grado di giudizio.



La liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29880 e Cass. 3 agosto 2007, n. 17059); quanto ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140/2012, gli stessi devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale del compenso avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte stata svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406). (Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l'attività relativa al primo grado di giudizio in quanto svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di appello ancora pendente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)