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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8041 - pubb. 05/11/2012.

Contemporanea pendenza dei procedimenti di fallimento e di concordato preventivo, prevalenza della prospettiva concordataria, condizioni e limiti


Tribunale di Terni, 18 Luglio 2012. Est. Paola Vella.

Contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e per concordato preventivo - Rapporti e interferenze - Preferenza della procedura concordataria - Condizioni - Limiti - Criteri.


In tema di rapporti e interferenze tra procedimento per dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione a concordato preventivo, sulla scorta della più recente elaborazione giurisprudenziale, sembra doversi affermare che il tribunale possa precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta ed oggi anzi incentivata dall’ordinamento) di coltivare la prospettiva concordataria, dando invece la precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), solo laddove la domanda di ammissione a concordato preventivo: a) non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161, legge fallimentare; b) ovvero configuri una evidente forma di abuso dello strumento concordatario, anche attraverso condotte penalmente sanzionabili (ad es. bancarotta fraudolenta per distrazione, ex art. 216 n. 1, legge fallimentare, ovvero bancarotta semplice ex art. 217 nn. 3 e 4, legge fallimentare, per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento); c) ovvero pregiudichi definitivamente, e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es., per il consolidamento di un’ipoteca, o la prescrizione di possibili azioni di massa esperibili dal curatore, che venissero medio tempore a maturare). Non pare, invece, che il dato processuale della contemporanea pendenza dei due procedimenti consenta una dilatazione degli ordinari poteri di controllo del tribunale, in particolare quanto a fattibilità della proposta concordataria, né, tantomeno, una riesumazione dei poteri giudiziali di vaglio della meritevolezza e convenienza del concordato, secondo la originaria formulazione dell’art. 162, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 1 l. fall.

Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 216 l. fall.

Massimario, art. 217 l. fall.


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