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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8039 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Terni, 12 Ottobre 2012. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Anticipo e sconto di fatture con sottostante cessione dei crediti - Carattere di ordinaria amministrazione.


Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, allo scopo di distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione, e tenendo presente che nell'ambito del concordato preventivo l'articolo 169 bis enuncia la regola della continuazione dei contratti in corso di esecuzione, è possibile affermare che le operazioni di anticipo o sconto di fatture effettuate presso istituti bancari o di factoring, con sottostante cessione dei crediti anticipati, che siano in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso per concordato, siano da ritenersi atti di ordinaria amministrazione e ciò non solo per l'uso pregresso che ne abbia eventualmente fatto l'impresa, ma anche perché si tratta del tipo di operazioni più diffuso nella prassi commerciale e che consentono lo smobilizzo dei crediti d'impresa in funzione cd. “autoliquidante”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)