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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8038 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Terni, 12 Ottobre 2012. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo con riserva - Distinzione tratti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri - Atti che migliorano o conservano il patrimonio e atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi ingiustificati.


In presenza di ricorso per concordato preventivo con riserva, al fine di individuare gli atti di ordinaria amministrazione, è possibile far ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali debbono ritenersi tali gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che - ancorchè comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)