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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8036 - pubb. 05/11/2012.

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo e distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione; anticipo o sconto di fatture e compensazione degli incassi con i crediti vantati dalla banca mandataria


Tribunale di Terni, 12 Ottobre 2012. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Regola generale della prosecuzione.

Concordato preventivo con riserva - Distinzione tratti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri - Atti che migliorano o conservano il patrimonio e atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi ingiustificati.

Concordato preventivo - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Anticipo e sconto di fatture con sottostante cessione dei crediti - Carattere di ordinaria amministrazione.

Concordato preventivo - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Contratti in corso di esecuzione - Compensazione dei crediti vantati dalla banca mandataria all'incasso - Condizioni - Patto di compensazione anteriore all'apertura della procedura di concordato - Necessità.


Il fatto che, nel concordato preventivo, l'articolo 169 bis, legge fallimentare preveda che l'imprenditore, per potersi sciogliere dai contratti in corso di esecuzione, sia tenuto a richiedere, nel ricorso per concordato, la specifica autorizzazione del tribunale (fatte ovviamente salve le ipotesi di cui i successivi commi 3 e 4), significa che la continuazione dei contratti costituisce la regola, mentre scioglimento e sospensione l'eccezione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In presenza di ricorso per concordato preventivo con riserva, al fine di individuare gli atti di ordinaria amministrazione, è possibile far ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali debbono ritenersi tali gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che - ancorchè comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell'area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, allo scopo di distinguere gli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione, e tenendo presente che nell'ambito del concordato preventivo l'articolo 169 bis enuncia la regola della continuazione dei contratti in corso di esecuzione, è possibile affermare che le operazioni di anticipo o sconto di fatture effettuate presso istituti bancari o di factoring, con sottostante cessione dei crediti anticipati, che siano in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso per concordato, siano da ritenersi atti di ordinaria amministrazione e ciò non solo per l'uso pregresso che ne abbia eventualmente fatto l'impresa, ma anche perché si tratta del tipo di operazioni più diffuso nella prassi commerciale e che consentono lo smobilizzo dei crediti d'impresa in funzione cd. “autoliquidante”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Posto che le operazioni di anticipo o sconto di fatture presso istituti bancari o di factoring che siano in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo, sono normalmente da ritenersi atti di ordinaria amministrazione, occorre tener presente che la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del combinato disposto degli articoli 169 e 56, legge fallimentare, ha ritenuto non compensabili i crediti vantati dalla banca mandataria all'incasso verso il debitore concordatario con le somme riscosse dopo il deposito della domanda di concordato, salva l'ipotesi in cui vi sia uno specifico patto di compensazione anteriore all'apertura della procedura relativo alla cessione del credito, patto in base al quale la banca sia legittimata a riscuotere il credito cedutole anteriormente non già come mandataria (ossia per conto del mandante), ma come vera è propria cessionaria. Infatti, a differenza della cessione del credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma comporta l'obbligo di costui di restituire al mandante la somma riscossa, obbligo che sorge non al momento del conferimento del mandato, ma all'atto della riscossione del credito medesimo, con la conseguenza che, se avvenuto in epoca successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, non è idoneo a soddisfare il presupposto della preesistenza di entrambi i crediti contrapposti alla procedura, presupposto, questo, necessario (unitamente a quello della reciprocità, ossia al fatto di riguardare gli stessi soggetti) ai fini della compensazione in sede concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 56 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.

Massimario, art. 169bis l. fall.


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