Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8008 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Lecce, 25 Ottobre 2012. Est. Positano.


Art. 28 c.p.c. - Foro convenzionale nell’ambito di un giudizio cautelare - Compatibilità con l’art. 669 ter c.p.c..



Dopo l’introduzione del rito cautelare uniforme e della legge n. 80 del 2005 ed relativo principio della strumentalità attenuata, per la permanenza dell’efficacia del provvedimento cautelare, l’art. 28 c.p.c. va interpretato nel senso che resta inderogabile il criterio di collegamento tra cautelare e il merito e gli ulteriori criteri speciali eventualmente fissati, con la conseguenza che le parti non possono derogare all’art. 669 ter c.p.c. prevedendo che la fase cautelare venga svolta in una sede diversa da quella competente per il merito. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)