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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8001 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Modena, 22 Ottobre 2012. Est. Valentina Giasi.

Concordato con continuità aziendale - Domanda con riserva di presentazione della documentazione e del piano - Autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori funzionali all'esercizio dell'attività - Indicazione specifica dell'importo del credito da pagare - attestazione del professionista sul carattere funzionale del credito.


In presenza di domanda di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 182 quinquies, comma 4, legge fallimentare e con riserva di presentazione della documentazione e del piano ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, l'autorizzazione del tribunale al pagamento di crediti sorti anteriormente al deposito del ricorso, per prestazioni e servizi che abbiano carattere funzionale all'esercizio dell'attività, potrà essere concessa mediante indicazione specifica dell'importo del credito da pagare e sulla scorta della attestazione del professionista prevista dalla prima delle due norme citate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)