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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7996 - pubb. 29/10/2012.

Distinzione fra proposta concordataria e piano; rilevanza della fattibilità esclusivamente nell'eventuale giudizio di risoluzione


Appello di Firenze, 29 Maggio 2012. Est. Orsucci.

Concordato preventivo - Opposizione all'omologazione - Legittimazione del creditore che non abbia espresso il voto - Esclusione.

Concordato preventivo - Potere del tribunale di valutarne la fattibilità - Distinzione tra proposta e piano - Conseguenze.


Nel concordato preventivo, il creditore che non abbia espresso il proprio voto sulla proposta concordataria non è legittimato ad opporsi all'omologazione deducendo la errata inclusione del proprio credito in una piuttosto che in altra classe. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di concordato preventivo, il potere del tribunale di valutare la fattibilità dell'accordo non può avere ad oggetto la fattibilità del piano, il quale che deve essere tenuto distinto dalla proposta che costituisce l'oggetto dell'incontro delle volontà del debitore e dei creditori. Al piano non potranno, pertanto, essere riferiti eventuali vizi genetici del negozio concordatario in quanto esso altro non è che lo strumento per l'adempimento del concordato la sua fattibilità potrà avere rilievo esclusivamente nell'ambito dell'eventuale giudizio di risoluzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 178 l. fall. 

Massimario, art. 180 l. fall.


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