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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7993 - pubb. 29/10/2012.

Esposizione di credito in misura inferiore e privo del privilegio richiesto, rilevanza ex articolo 173 l.f. e idoneità dell'adunanza a soddisfare le esigenze di corretta informazione del ceto creditorio


Appello di Firenze, 18 Ottobre 2012. Est. Modena.

Concordato preventivo - Esposizione di credito in misura inferiore a quella pretesa e senza il privilegio richiesto - Occultamento fraudolento di passività - Erronea rappresentazione della situazione debitoria - Vizio della formazione del consenso dei creditori - Esclusione.

Concordato preventivo - Esposizione di credito contestato in misura inferiore a quella pretesa e senza il privilegio richiesto - Disamina della doglianza in sede di adunanza dei creditori - Corretta informazione del ceto creditorio.


Perché, nell'ambito del concordato preventivo, ricorrano le ipotesi dell'occultamento fraudolento di passività di cui all'articolo 173, legge fallimentare, o dell'erronea rappresentazione della situazione debitoria tale da viziare la formazione del consenso dei creditori e da imporre l'emendamento del piano iniziale, occorre che le problematiche emerse comportino una radicale manifesta inadeguatezza del piano, in quanto, al di fuori di tale ipotesi-limite, l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete esclusivamente ai creditori. A tal fine, non è, quindi, sufficiente che taluno affermi l'esistenza di un proprio credito nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato e da questo non esposto nella domanda o esposto in misura inferiore alla pretesa o in chirografo anziché in privilegio, occorre, infatti che tale credito, sulla scorta di una sommaria delibazione, appaia di probabile fondatezza, poiché altrimenti, in caso di crediti contestati, sarebbe sufficiente avanzare qualsiasi pretesa, anche la più peregrina, per bloccare qualsiasi procedura di concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disamina, in sede di adunanza dei creditori, delle doglianze esposte da chi lamenti l'esposizione del proprio credito in misura inferiore a quella pretesa e senza riconoscimento del privilegio, è idonea a soddisfare le esigenze di corretta informazione del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.

Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 174 l. fall.

Massimario, art. 175 l. fall.

Massimario, art. 176 l. fall.


Il testo integrale