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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7926 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Parma, 02 Ottobre 2012. Est. Rogato.

Concordato preventivo - Procedimento - Modifica della proposta intervenuta successivamente all'attivazione del procedimento di revoca di cui all'articolo 173 l.f. - Inammissibilità.


La modifica della proposta di concordato preventivo presentata successivamente all'attivazione del giudizio di revoca di cui all'articolo 173, legge fallimentare deve considerarsi inammissibile soprattutto nel caso in cui l'attivazione del procedimento ex art. 173 si fondi sulla commissione di atti di frode. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)