Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7868 - pubb. 03/10/2012

Chiamata in causa del terzo e spese di soccombenza; condanna ex art. 96, comma, 3 c.p.c. e preventiva instaurazione del contraddittorio

Tribunale Reggio Emilia, 25 Settembre 2012. Est. Morlini.


Chiamata in causa - Chiamata in garanzia - Soccombenza dell'attore e onere delle spese del terzo.

Responsabilità processuale - Responsabilità ex art. 96, comma, 3 c.p.c. - Preventiva instaurazione del contraddittorio - Non necessità.



Laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese di lite del terzo, se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La pronuncia ex art. 96, comma, 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell’art. 96 comma 1 c.p.c. E’ teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 96 c.p.c.

Massimario, art. 101 c.p.c.

Massimario, art. 106 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale