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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7839 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Prato, 14 Settembre 2012. Est. Raffaella Brogi.

Redazione del bilancio - Principi contabili nazionali (O.I.C.) ed internazionali (I.A.S.) - Funzione integrativa e di ausilio interpretativo della disciplina sul bilancio - Disapplicazione delle norme civilistiche - Disapplicazione fondata su criterio oggettivo tecnico contabile.


I principi contabili nazionali (O.I.C.) ed internazionali (I.A.S.) possono assolvere ad una funzione integrativa e di ausilio interpretativo della disciplina sul bilancio di cui agli artt. 2423 s.s. c.c., sia perché tale disciplina costituisce di per sé una rielaborazione di regole contabili elevate dal legislatore al rango di norme giuridiche, sia perché la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 2423, IV comma, c.c. consente di disapplicare la normativa civilistica nei casi (eccezionali) nei quali la sua applicazione conduca a fornire informazioni non veritiere e corrette. La disapplicazione della norma civilistica non può, tuttavia, avvenire sulla base di un criterio soggettivo proprio del solo redattore del bilancio, ma deve avere un fondamento oggettivo riconducibile all’applicazione di un criterio tecnico-contabile di natura oggettiva. Ne consegue che se le regole contabili, in casi eccezionali ed espressamente motivati, possono condurre alla disapplicazione della normativa civilistica, le stesse possono ben servire in funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle norme di cui all’art. 2423 s.s. c.c.. (Raffaella Brogi) (riproduzione riservata)