Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7834 - pubb. 26/09/2012

Domanda di trascrizione con errato riferimento all'autorità adita

Tribunale Vicenza, 03 Novembre 2011. Est. Limitone.


Trascrizione – Atti relativi a beni immobili – Effetti della trascrizione – Opponibilità ai terzi – Riferimento alla nota di trascrizione – Stretta correlazione – Necessità.



E’ invalida, e ne va ordinata la cancellazione, la trascrizione ex art. 2652, n. 2, c.c. che faccia specifico riferimento a domanda giudiziale radicata davanti ad un tribunale, quando si tratta in realtà dell’atto introduttivo di un giudizio arbitrale. Di conseguenza, essa non è opponibile al terzo che ha trascritto successivamente sugli stessi beni un pignoramento immobiliare, essendo necessaria a tal fine una stretta correlazione tra la situazione reale e quella descritta nella nota di trascrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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