Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7829 - pubb. 26/09/2012

Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, foro del convenuto in materia contrattuale e chiamata di terzo

Tribunale Milano, 26 Giugno 2012. Est. Stefani.


Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, art. 6, comma secondo – Chiamata del terzo in garanzia – Comunanza di interessi economici e sovrapponibilità di posizioni tra attore e convenuto – Spostamento di giurisdizione – Mancata operatività.



A norma della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sulla competenza giurisdizionale, in vigore tra Unione europea e Svizzera – di tenore identico al Reg. CE 44/2001 – il foro ordinario è quello del domicilio del convenuto (cfr. art. 3). In materia contrattuale, peraltro, un soggetto può essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita (cfr. art. 5, n. 1). (Giuseppe Calabi) (riproduzione riservata)
 
Fa eccezione l’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia, nel quale caso rimane ferma la giurisdizione del giudice presso il quale è stata avanzata la domanda principale, “sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale” (cfr. art. 6 n. 2). (Giuseppe Calabi) (riproduzione riservata)
 
Il predetto spostamento di giurisdizione non può operare quando, al di là della distinzione formale dei soggetti, vi sia non solo un’unica comunanza di interessi economici, ma anche una sostanziale coincidenza e sovrapponibilità di posizioni, di modo che la domanda principale davanti al giudice italiano risulti essere stata proposta in modo strumentale, al fine di poter convenire anche la società svizzera , così distogliendola dal suo giudice naturale. (Giuseppe Calabi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Calabi – Cbm & Partners Studio Legale


Massimario, art. 18 c.p.c.



Il testo integrale


 


Testo Integrale