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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7791 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Prato, 14 Giugno 2012. .

Concordato preventivo - Crediti prededucibili - Crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo - Requisito dell'occasionalità - Interpretazione restrittiva - Atto inerente in modo necessario il funzionale alla procedura.


Il criterio dell'«occasionalità» di cui all'art. 111, comma 2, legge fallimentare, pur afferendo l'aspetto temporale dell'atto potenzialmente prededucibile, deve in ogni caso interpretarsi in senso restrittivo: deve cioè trattarsi di atto comunque inerente in modo necessario, funzionale alla procedura, nel senso di comportare un'utilità per la procedura stessa e quindi, quantomeno indirettamente, per tutti i creditori concorsuali. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)