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Tribunale di Mantova, 12 Luglio 2012. Est. Laura De Simone.
Concordato preventivo - Informazione ai creditori - Omessa informazione su poste attive e passive della società - Atti di frode - Rilevanza in ordine all'adeguatezza e fattibilità del piano - Necessità.
Nel concordato preventivo se le omesse informazioni nelle poste attive e passive della società, evidenziate dal commissario con relazione ex art. 173 l.f., non sono qualificabili come atti di frode e non sono di rilevanza tale da incidere sull'adeguatezza del piano, in quanto riguardano aspetti non fondamentali, non potrà essere disposta la revoca dell’ammissione al concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)