Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7763 - pubb. 12/09/2012

Circolazione stradale, assicurazione obbligatoria, azione del danneggiato e intervento in giudizio dell'assicurazione del danneggiato

Giudice di Pace Piacenza, 04 Aprile 2012. Est. Ljdia Bruno.


Assicurazione obbligatoria - Circolazione stradale - Azione del danneggiato - Procedimento - Responsabilità civile, intervento -Mandato irrevocabile.

Assicurazione obbligatoria - Circolazione stradale - Azione del danneggiato - Procedimento - Responsabilità civile, intervento -Mandato irrevocabile.

Assicurazione obbligatoria - Circolazione stradale - Azione del danneggiato - Procedimento - Responsabilità civile, intervento -Mandato irrevocabile.



Secondo la sentenza n° 180/2009 della Corte Costituzionale è escluso che l’interpretazione dell’articolo 149 comma 6 del DLT 209/05 possa essere tale da precludere al danneggiato di agire contro l’assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il mandato con rappresentanza, rilasciato dall’assicurazione del veicolo presunto responsabile del danno, all’assicurazione del danneggiato conferisce un mandato a compiere ogni attività che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del DLT 205/2009, ma lo stesso non si estende alle ordinarie azioni svolte ex articolo 144.
Infatti la procura è un atto negoziale che resta nell’ambito dell’autonomia tra privati e, come tale, non può incidere sui diritti dei terzi (che hanno scelto di convenire in giudizio un soggetto anziché un altro) né può modificare le norme processuali che disciplinano la materia; in particolare l’articolo 81 cpc che in tema di sostituzione processuale prevede che, fuori dei casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’intervento dell’assicurazione del danneggiato nel processo promosso contro il responsabile del fatto e della sua assicurazione, è ammissibile perché lo stesso deve considerarsi un intervento adesivo autonomo scaturito dalla convenzione tra le imprese di assicurazioni sottoscritta ex articolo 13 del DPR 254/2006.
Tale convenzione, da qualificarsi come delegazione cumulativa o non liberatoria, comporta l’assunzione nelle vesti di gestionaria quando il risarcimento viene effettuato, in tutto o in parte, dall’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro, ovvero di debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato responsabile, vengono risarciti per suo conto da un’altra impresa che ha diritto ad essere rimborsata secondo le quote di responsabilità attribuibile al proprio assicurato.
Nella predetta delegazione titolata, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista ( tra le due assicurazioni) e di valuta ( tra assicurazione e assicurato danneggiato). (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


Il testo integrale


 


Testo Integrale