Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7647 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.


Concordato preventivo – Proposta concordataria – Modifiche ante operazioni di voto – Modifiche non radicalmente innovative – Ammissibilità.



Laddove il debitore, motivandone le ragioni e lasciando immutato l'originario impianto concordatario di ristrutturazione della propria situazione debitoria, apporti, prima dell'inizio delle operazioni di voto, delle modifiche alla proposta concordataria, deve ritenersi, nel silenzio assoluto della legge al riguardo, che le modifiche apportate - purché non siano innovative al punto da impedire ai creditori di fare affidamento sull'assetto originario per essere variate le caratteristiche fondamentali della proposta - non possano condurre a configurare una proposta nuova rispetto a quella originaria, potendo quindi, tali modifiche, essere definite de plano dal giudice delegato, senza bisogno né di una nuova relazione dell'esperto, né di un nuovo vaglio di ammissibilità da parte del tribunale. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


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