ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7646 - pubb. 01/08/2012.

Formazione della classi nel concordato preventivo, limiti alla intangibilità del credito iva, diritto di voto dei cessionari pro-solvendo, dei postergati e dei fideiussori; esclusione dei chirografari integralmente soddisfatti


Tribunale di Perugia, 16 Luglio 2012. Est. Arianna De Martino.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Modifiche ante operazioni di voto – Modifiche non radicalmente innovative – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Composizione delle classi – Libertà del debitore – Rispetto del criterio di ragionevolezza dettato dal legislatore – Controllo del Tribunale – Necessità – Collocazione dei creditori – Valutazione di merito del Tribunale – Esclusione.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Previsione di falcidia dell'IVA – Violazione dell'art. 182 ter l.f. – Esclusione – Art. 32 comma 5, D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, in L. 28.1.2009, n. 2 – Natura eccezionale.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Cessionari pro solvendo – Diritto di voto – Riconoscimento.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Soci finanziatori – Postergazione ex lege – Diritto di voto – Esclusione.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Variazioni nella composizione delle classi ante operazioni di voto – Creditori ipotecari degradati in chirografo – Diritto di voto – Criteri di computo.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Istituti bancari garantiti da fideiussioni – Diritto di voto – Riconoscimento.

Concordato preventivo – Proposta concordataria – Suddivisione dei creditori in classi – Creditori chirografari – Previsione di integrale soddisfazione – Impegno dell'assuntore all'accollo del pagamento dell'onere concordatario – Diritto di voto – Esclusione.


Laddove il debitore, motivandone le ragioni e lasciando immutato l'originario impianto concordatario di ristrutturazione della propria situazione debitoria, apporti, prima dell'inizio delle operazioni di voto, delle modifiche alla proposta concordataria, deve ritenersi, nel silenzio assoluto della legge al riguardo, che le modifiche apportate - purché non siano innovative al punto da impedire ai creditori di fare affidamento sull'assetto originario per essere variate le caratteristiche fondamentali della proposta - non possano condurre a configurare una proposta nuova rispetto a quella originaria, potendo quindi, tali modifiche, essere definite de plano dal giudice delegato, senza bisogno né di una nuova relazione dell'esperto, né di un nuovo vaglio di ammissibilità da parte del tribunale. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Nel silenzio del legislatore su come debba essere effettuata in concreto la distribuzione dei creditori all'interno delle classi, deve ritenersi che il debitore nella composizione delle stesse sia libero di assumere le iniziative che crede, con il solo limite dell'applicazione del criterio di ragionevolezza dettato dalla legge, dovendosi escludere, in ogni caso, che il tribunale possa spingersi a valutazioni di merito circa l'opportunità della collocazione di un creditore in una classe piuttosto che nell'altra, potendo il tribunale valutare esclusivamente la correttezza dei criteri utilizzati alla luce del dettato normativo che prescrive come unico parametro l'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Poiché la qualificazione dell'art. 32, n. 5 del D.L. 185 del 2008 in termini di norma eccezionale deve indurre a ritenere che il suo ambito di applicazione non possa estendersi oltre il perimetro dell'istituto per il quale è stata dettata, e cioè per la transazione fiscale, non si può sostenere l'intangibilità del credito IVA in qualsiasi procedura di concordato preventivo perché ciò significherebbe introdurre un ulteriore requisito di ammissibilità, non previsto dalla legge. Se, infatti, il legislatore avesse voluto sancire tale principio, lo avrebbe dovuto fare espressamente, trattandosi di disposizione che deroga all'ordine dei privilegi e che quindi è, a sua volta, eccezionale rispetto all'art. 160 l.f. Peraltro, l'adesione ad una interpretazione “estensiva” di suddetta norma equivarrebbe a precludere al debitore l'accesso alla procedura concordataria ogni qual volta questi non avesse nel suo patrimonio risorse sufficienti a pagare integralmente l'IVA, risultato questo che contrasta con le intenzioni del legislatore, il quale ha invece inteso sempre di più potenziare le forme alternative di risoluzione della crisi di impresa. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Sebbene la fattispecie del credito del cessionario pro solvendo possa essere assimilata a quella del credito condizionale, in quanto il credito è condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, tuttavia, argomentando sulla base dell'art. 169 l.f., deve ritenersi che i cessionari pro solvendo abbiano diritto di voto per effetto dell'espresso richiamo all'art. 55 comma 3 l.f., nonché all'art. 61 l.f. Infatti, a tutti gli effetti, i crediti che non possono farsi valere contro il debitore, se non previa escussione di un obbligato principale, sono crediti che partecipano al concorso e che sono ammessi a votare, così come il creditore di più coobligati in solido, in base alla regola dettata dall'art. 1292 c.c., concorre per l'intero credito nel concordato di quello che vi è stato ammesso. (Nel caso di specie, per di più, non si poteva non tenere conto del voto dei cessionari pro solvendo poiché non sussisteva prova che il debito della società ricorrente si fosse estinto). (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)
 
In base al principio generale dettato dall'art. 177 l.f., secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi sull'approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è influenzata dall'esito, qualunque esso sia, del concordato. D'altra parte, l'esclusione dal voto è coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all'esigenza di “sanzionare”, in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali storicamente sono le s.r.l. - normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo senso, “violato le regole del gioco” - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione partecipativa del rischio di impresa - un trattamento “premiale” , nel senso di concedere a tali soci la possibilità di pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui vi siano creditori ipotecari degradati in chirografo per la parte di incapienza, appare corretto l'iter di calcolare il loro voto per la parte di credito per la quale, sulla base della stima dei tecnici incaricati dalla procedura, essi non trovano integrale soddisfazione. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Per gli istituti bancari garantiti da fideiussioni vale quanto può affermarsi a proposito dei cessionari pro solvendo, ovvero che, in forza del richiamo espresso operato dall'art. 169 all'art. 55 l.f., i crediti condizionali devono essere assoggettati alla procedura e dunque computati nel calcolo delle maggioranze ed ammessi al voto. Ciò tanto più ove si consideri che essi sono stati costituiti in classe apposita ed individuati come destinatari del pagamento di una percentuale, cosa che non sarebbe avvenuta ove fossero stati valutati come crediti futuri ed eventuali, da appostare in appositi fondi rischi ma da non considerare ai fini del voto. Alla previsione di falcidia del credito deve infatti fare da corollario il diritto del creditore ad esprimersi sulla proposta. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Laddove si preveda di soddisfare integralmente i creditori chirografari, in base al principio generale desumibile dalla lettera di cui all'art. 177 l.f., vale a dire che all'integrale pagamento corrisponde una sostanziale indifferenza per le sorti del concordato, deve escludersi il diritto di voto per tali creditori, tanto più quando il pagamento integrale non sia meramente vagheggiato o sperato, ma rappresenti una certezza, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) vi sia un assuntore che si impegni ad accollarsi il pagamento dell'onere concordatario al fine di vedersi trasferire tutte le attività che sono in capo alla società ricorrente. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.


Il testo integrale