Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7635 - pubb. 30/07/2012

Accordi di ristrutturazione, inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive e poteri di verifica del tribunale.

Appello Ancona, 23 Luglio 2012. Est. Maria Ercoli.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Poteri del tribunale - Verifica della regolarità incompletezza della documentazione.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Verifica da parte del tribunale dell'effettiva sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo - Esclusione - Comunicazione ai creditori della documentazione per consentire una loro valutazione della proposta.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Richiesta di inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive - Prova della pendenza delle trattative con il 60% dei crediti - Esclusione.



Nella fase iniziale del procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità e completezza della documentazione allegata alla domanda ed alla valutazione della corrispondenza del contenuto della relazione del professionista al tipo richiesto dal legislatore ovvero la idoneità della proposta di accordo, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, il tribunale non deve verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione, ma, una volta verificata la competenza della documentazione, deve disporne la comunicazione ai creditori al fine di consentire loro di valutare la proposta di accordo e rendere eventualmente palese la volontà di negare la disponibilità a trattare e far emergere la eventuale esistenza di una diversa maggioranza dei creditori con i quali sono in corso trattative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, volto ad ottenere la inibitoria delle azioni cautelari ed esecutive, l'imprenditore non deve fornire la prova in ordine alla pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti dovendo egli solo produrre una propria dichiarazione, con valore di autocertificazione, attestante tale circostanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Rag. Attilio Pecora


Massimario, art. 182bis l. fall.


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