Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7571 - pubb. 18/07/2012

Opposizione a decreto ingiuntivo e autorizzazione alla chiamata di terzo

Tribunale Viterbo, 23 Giugno 2012. Est. Trapuzzano.


Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata del terzo da parte dell’opponente – Citazione diretta del terzo – Sussiste.

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata del terzo da parte dell’opponente – Citazione diretta del terzo – Giudizio introdotto mediante ricorso e successivo decreto – Sussiste.



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente è comunque convenuto in senso sostanziale, e dunque, in punto di chiamata del terzo, non ha senso che la chiamata sia condizionata da un provvedimento di autorizzazione, posto che nei giudizi ordinari, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, basta che formuli la richiesta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata; poiché nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non ha senso richiedere lo spostamento dell’udienza, in quanto è lo stesso opponente-convenuto in senso sostanziale a fissare in citazione l’udienza di prima trattazione, è più coerente con le linee generali del sistema che sia l’opponente stesso a citare, oltre al ricorrente che ha ottenuto il decreto, anche il terzo che si intende chiamare in causa; né questo meccanismo viola il principio di necessaria corrispondenza tra parti della fase monitoria e parti della fase di opposizione a cognizione piena poiché l’ingiunto-opponente deve indefettibilmente evocare in causa il beneficiario-ingiungente, quale parte necessaria del giudizio, ed eventualmente può citare altre parti, ma appunto in qualità di terzi; tra l’altro, la necessità che la chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente sia subordinata ad un provvedimento autorizzativo del giudice, da rilasciare all’udienza di prima trattazione, si pone altresì in contrasto con il principio di economia processuale poiché l’opponente dovrebbe comunque attendere l’udienza di prima trattazione per ottenere l’autorizzazione e successivamente dovrebbero essere concessi gli ulteriori termini di legge per la citazione del terzo (90+90), con inutile dispendio di tempi (rispetto alla soluzione ben più semplice della citazione diretta e immediata, oltre che dell’opposto, anche del terzo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Quando il giudizio di opposizione deve essere introdotto con ricorso (vedi materie del lavoro e delle locazioni), come ha chiarito di recente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 15 maggio 2012, n. 7526), il decreto di fissazione dell’udienza, con la concessione di un termine per la notifica, autorizza l’opponente a evocare in giudizio sia il beneficiario del decreto ingiuntivo sia il terzo, salvo che il medesimo decreto non contenga esplicite riserve sul punto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 106 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


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