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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7566 - pubb. 16/07/2012.

Concordato preventivo: potere del tribunale di valutare la fattibilità della proposta e tutela dei creditori mediante vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.


Tribunale di Lecco, 26 Aprile 2012. Est. Colasanti.

Concordato preventivo - Potere del tribunale di valutare l'ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica della proposta - Sussistenza - Effettiva realizzabilità della proposta di mandata ai creditori.

Trascrizione di atti di destinazione meritevole di tutela - Vincolo a beneficio dei creditori del concordato preventivo - Opponibilità ai creditori ipotecari successivi.

Trascrizione di atti di destinazione meritevole di tutela - Meritevolezza - Ulteriore delimitazione degli interessi dei privati possono perseguire - Esclusione.

Concordato preventivo - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Perseguimento della soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione - Meritevolezza - Sussistenza.


Nel concordato preventivo il tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica della proposta la cui realizzabilità spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza e di affidabilità del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile costituito a beneficio di tutti i creditori e trascritto prima del deposito del ricorso per concordato preventivo è opponibile ai creditori ipotecari successivi. (Vito Misino) (riproduzione riservata)

Il rinvio generico contenuto nell'articolo 2645-ter c.c. alla meritevolezza di cui all'articolo 1322, comma 2, c.c. non legittima alcuna ulteriore delimitazione degli interessi che i privati possono perseguire costituendo un vincolo di destinazione. (Vito Misino - Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi sicuramente meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri. (Vito Misino - Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Vito Misino


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.



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