Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7564 - pubb. 16/07/2012

Danno da prodotto difettoso, nesso di causalità, onere della prova e rapporti con la disciplina comunitaria

Tribunale Pisa, 16 Marzo 2011. Est. Milena Balsamo.


Prodotto difettoso - Responsabilità civile - Danni - Risarcibilità ex art. 2043 - Fatto lesivo colposo - Nesso causale - Sussistenza - Prova - Necessita.

Consumatore (tutela del) - Danno da prodotto difettoso - Disciplina comunitaria - Diritto nazionale - Possibilità di scelta da parte del consumatore - Sussistenza.

Consumatore (tutela del) - Danno da prodotto difettoso - Difetto di progettazione - Contenuto.



Il danno cagionato dal prodotto difettoso è risarcibile ex art. 2043 c. c. qualora siano provati la sussistenza di un fatto lesivo colposo, il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, e il danno. (Gian Matteo Santucci) (riproduzione riservata)

La disciplina comunitaria in tema di danno da prodotto difettoso non si sostituisce al diritto comune, ma crea uno strumento di tutela rafforzata per il consumatore, che deve avere la possibilità di scegliere tra i rimedi contrattuali e non a lui offerti anche dal diritto nazionale. (Gian Matteo Santucci) (riproduzione riservata)

Costituisce difetto di progettazione di un motoveicolo il fatto che, a seguito di impatto (anche di moderata velocità), il serbatoio del carburante possa cedere per effetto della sua compressione operata dai tubolari del telaio a seguito della loro deformazione. (Gian Matteo Santucci) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gian Matteo Santucci


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