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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7543 - pubb. 15/07/2012.

Concordato preventivo, sindacato del tribunale sulla fattibilità e controllo della relazione dell'esperto


Tribunale di Udine, 18 Maggio 2012. Est. Pellizzoni.

Concordato preventivo - Soddisfazione parziale dei creditori privilegiati - Creazione di una classe di creditori ipotecari parzialmente soddisfatti con retrocessione per la differenza fra i creditori chirografari - Perizia attestante la soddisfazione in misura non inferiore a quella ottenibile della liquidazione - Necessità.

Concordato preventivo - Creazione di classi in maniera artificiosa allo scopo di ottenere il consenso - Inammissibilità.

Concordato preventivo - Sindacato del tribunale sulla convenienza e fattibilità della proposta - Esclusione - Controllo del parere dell'esperto in relazione ai requisiti richiesti dalla legge - Corretta informazione dei creditori.


Quando la proposta di concordato prevede la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ipotecari è necessaria, pena l'inammissibilità della proposta, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), LF, che rediga una perizia giurata attestante la soddisfazione del creditore in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione non essendo sufficiente la creazione di una classe di creditori ipotecari parzialmente soddisfatti, con retrocessione per la differenza fra i creditori chirografari, essendo assodato che nell'ipotesi di falcidia del creditore privilegiato la valutazione della convenienza della proposta è consustanziale alla stessa formulazione del piano, senza necessità che i creditori falcidiati siano riuniti in una classe al fine di accedere al rimedio di cui all'art. 180, comma 4,. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)

La proposta di concordato deve considerarsi inammissibile anche quando la creazione di classi in maniera artificiosa miri semplicemente a rendere la stessa più facilmente approvabile, mediante la formazione del consenso nella maggioranza delle classi, onde aggirare il principio fissato dall'art. 177, comma 1, LF, sulle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)

Nonostante la giurisprudenza sul punto non sia concorde, è preferibile ritenere che il tribunale - esclusa la sindacabilità della convenienza e fattibilità della proposta - mantenga un potere di controllo non tanto della legittimità sostanziale del piano proposto, quanto della rispondenza del parere espresso dall'esperto ai requisiti voluti dalla legge, essendo volto alla tutela della corretta informazione dei creditori. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.


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