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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7478p - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Varese, 30 Giugno 2012. Est. Cosentino.

Concordato preventivo - Società poste in liquidazione - Continuazione dell'attività d'impresa - Contrasto con gli articoli 2486 e 2489 c.c. che limita i poteri degli amministratori - Esclusione - Condizioni.


La proposizione di una domanda di concordato che preveda la continuazione dell'attività di impresa posta in liquidazione è compatibile con la previsione di cui all'articolo 2489 c.c., il quale limita il potere dei liquidatori agli atti utili per la liquidazione della società, ed anche con la previsione di cui all'articolo 2486 c.c., il quale limita i poteri degli amministratori della società non ancora posta in liquidazione alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. La falcidia dei crediti ed il conseguente abbattimento del passivo previsti nel concordato consentono, infatti, di eliminare le condizioni patrimoniali che avevano imposto la messa in liquidazione della società; la previsione del conseguimento di utili e la conservazione dell'avviamento aziendale consentono, inoltre, di tutelare l'integrità del patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)