Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7412p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 09 Luglio 2009. Est. Mimma Grisafi.


Amministrazione straordinaria – Apertura d’ufficio della procedura di estensione del fallimento alla controllante – Violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice – Esclusione – Questione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.



Deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art.3 D.Lgs 270/99 che consente (diversamente dall'attuale disciplina del fallimento) l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione straordinaria, per asserita violazione dell'art. 111 Cost., ossia per violazione dei principi di "terzietà" e imparzialità del giudice, qualora non vi sia stata un'apertura officiosa della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.lgs 270/99, sulla base di una "notizia decoctionis" comunque acquisita, ma l'apertura della procedura c.d. "madre", nel cui ambito si inserisce l'estensione, sia avvenuta su ricorso di altra società del gruppo, ed il Tribunale, investito della prima procedura, si sia limitato ad instaurare d'ufficio la procedura di "estensione" alla controllante, alla luce delle risultanze della relazione del Commissario Giudiziale, così utilizzando uno strumento previsto dalla legge in funzione del perseguimento dell'interesse della procedura "madre". (fg)