Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7385 - pubb. 02/07/2012

Procedimento prefallimentare e proposta di concordato con riserva di integrazione

Tribunale Monza, 20 Giugno 2012. Est. Silvia Giani.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Differimento per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative - Valutazione del giudice - Necessità.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Domanda di concordato preventivo con riserva di integrazione - Valutazione del giudice - Bilanciamento degli interessi negoziali e pubblicistici.



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l’esercizio di tali iniziative riconducibili all’autonomia privata, dev’essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nuova norma inserita dall’art. 33 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la quale consente all’imprenditore di depositare il solo ricorso per concordato preventivo, riservandosi d’integrarlo con la proposta, il piano e la documentazione, quando venga utilizzata nel corso di un procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma comporta la necessità di un vaglio da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento degli interessi riconducibili all’autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.


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