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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7348p - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Verona, 18 Aprile 2012. Est. Vaccari.

Partecipazioni sociali - Intestazione fiduciaria - Regolamentazione del diritto di prelazione sui trasferimenti delle partecipazioni - Rilevanza del rapporto fiduciario - Esclusione.


Il rapporto che caratterizza l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è qualificabile come mandato senza rappresentanza e regola i rapporti interni tra fiduciaria e fiduciante, con la conseguenza che tale rapporto non rileva nei confronti della società e degli altri soci per i quali il soggetto cui imputare diritti e obblighi societari deve essere esclusivamente il mandante. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che avesse la propria ragion d'essere la disposizione statutaria che escludeva l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione della partecipazione da parte della stessa agli effettivi proprietari dall'obbligo di seguire le procedure volte a garantire l'esercizio del diritto di prelazione.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)