Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7278 - pubb. 11/06/2012

Opposizione allo stato passivo, autorizzazione a stare in giudizio e jus novorum

Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 2012, n. 8929. Est. Cultrera.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo del creditore privilegiato - Costituzione del Curatore nei giudizi di opposizione allo stato passivo - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione.

Fallimento - Opposizione lo stato passivo - Divieto di jus novorum - Esclusione.



Il giudizio di opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità, rappresenta un’ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio è rimessa alla sola volontà del curatore. Tale autonomia deroga al disposto normativo di cui agli artt. 25 e 31, legge fallimentare, poiché è strettamente correlata all’attività di formazione dello stato passivo ad egli attribuita, e, pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, al quale, a seguito della riforma del 2005, spetta esclusivamente un compito di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura. (Cristina Muratori) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nonostante la sua natura impugnatoria, non opera la preclusione posta dall’art. 345 c.p.c. in materia di jus novorum e, pertanto, il curatore non è tenuto a circoscrivere le proprie difese nell’ambito delle eccezioni dedotte nella fase precedente, poiché il thema probandum può essere ampliato dalla curatela con nuove allegazioni istruttorie e con la formulazione di eccezioni in senso ampio non preventivamente sottoposte all’esame del giudice delegato, al fine di non comprimerne il diritto di difesa. (Cristina Muratori) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Riccardo Sappa e della Dott.ssa Cristina Muratori


Massimario, art. 25 l. fall.

Massimario, art. 31 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale