Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7255p - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Asti, 16 Agosto 2011. Est. Cristina Ravera.


Ritardo nel compimento delle attività prodromiche alla redazione del certificato di collaudo – Debenza degli interessi – Esclusione.



La mancata previsione della debenza degli interessi per il ritardo nel compimento delle attività prodromiche alla redazione del certificato di collaudo trova giustificazione nella considerazione secondo cui, prima della emissione del certificato di collaudo le somme dovute dalla stazione appaltante mancano del requisito della esigibilità, indispensabile ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c. infatti, solo con l’approvazione del collaudo dell’opera il credito dell’appaltatore al pagamento del saldo diventa certo, liquido, esigibile e produttivo di interessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)